
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 862/2024, ha espresso parere circa le modalità di revoca delle dimissioni del lavoratore, rese entro i tre anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia. In base all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia se adottati o affidati), devono essere convalidate (a pena di nullità ), dall'Ispettorato del Lavoro. Sorgeva quindi il dubbio, se le dimissioni della madre e/o del padre lavoratore, fossero revocabili anche a seguito della convalida da parte dell'INL. Orbene, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in esame ha stabilito che le dimissioni del genitore sono sempre revocabili a patto che la revoca venga espressa entro la data di emissione del provvedimento di convalida, oppure, a provvedimento emesso, entro e non oltre la data di decorrenza delle stesse.
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