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Ispettorato del Lavoro: Stop all'Erogazione Mensile del TFR in Busta Paga

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    Studio Napolitano
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la recente nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha ribadito con chiarezza il divieto di erogare mensilmente in busta paga le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge. Questo orientamento, emesso in risposta a un interpello, fa luce su una prassi che si stava diffondendo in alcune aziende e che l'INL considera illegittima.

Tfr mensile studiodienne.com

Cosa dice l'Ispettorato?

L'INL sottolinea che la corresponsione mensile del TFR, pattuita individualmente o collettivamente, non può configurarsi come un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Tale prassi snaturerebbe la funzione del TFR, che è quella di fornire un sostegno economico al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. L'Ispettorato precisa che l'articolo 2120 del Codice Civile disciplina chiaramente le modalità di calcolo e le condizioni per l'anticipazione del TFR, che deve essere richiesta dal lavoratore e giustificata da specifiche esigenze (spese sanitarie, acquisto prima casa). La contrattazione collettiva o i patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore per l'accoglimento di tali richieste di anticipazione, ma non possono trasformare l'erogazione del TFR in una prassi mensile generalizzata.

Le conseguenze per le aziende

L'orientamento dell'INL è chiaro: eventuali erogazioni mensili di TFR in busta paga, al di fuori delle ipotesi di legittima anticipazione, saranno considerate integrazioni retributive e, come tali, soggette a prelievo contributivo. Inoltre, l'Ispettorato avverte che, in caso di accertamento di tali condotte, intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, attraverso l'adozione di un provvedimento di disposizione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

Implicazioni per i lavoratori

Per i lavoratori, questo orientamento significa che non esiste un diritto automatico a percepire il TFR mensilmente in busta paga. La possibilità di ottenere un'anticipazione del TFR rimane legata alle specifiche condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione. È fondamentale essere consapevoli che eventuali accordi individuali o collettivi che prevedano un'erogaz



ione mensile generalizzata del TFR sono da considerarsi non conformi alla normativa e all'interpretazione fornita dall'INL.

In sintesi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la sua ultima nota, chiarisce in modo definitivo che l'erogazione mensile del TFR in busta paga è una prassi illegittima, al di fuori dei casi di anticipazione previsti dalla legge. Questo orientamento mira a preservare la natura e la funzione del TFR come strumento di sostegno al termine del rapporto di lavoro e a garantire la corretta applicazione della normativa in materia. Le aziende che hanno adottato prassi difformi sono ora chiamate a rivedere le proprie procedure per evitare sanzioni e contestazioni


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